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Comunicato stampaPubblicato il 26 novembre 2025

Il Consiglio federale concretizza l’ordinanza sull’imposizione minima delle grandi imprese per quanto riguarda l’obbligo internazionale di presentare la dichiarazione GloBE

Berna, 26.11.2025 — Nella seduta del 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha adeguato l’ordinanza sull’imposizione minima (OImM), precisando l'obbligo di rendicontazione nel quadro dello scambio internazionale di informazioni in materia di imposizione minima proposta dall’OCSE e riducendo gli oneri amministrativi delle imprese grazie a una procedura di trasmissione centralizzata.

L’imposizione minima proposta dall’OCSE interessa i grandi gruppi di imprese multinazionali che conseguono una cifra d’affari annua di almeno 750 milioni di euro. La regolamentazione dell’imposizione minima proposta dall’OCSE prevede anche l’obbligo per i gruppi di imprese interessati di presentare una dichiarazione di informazioni «Global Anti-Base Erosion», la cosiddetta dichiarazione GloBE («GloBE Information Return», GIR). Si tratta di uno speciale rapporto che le imprese multinazionali devono presentare allo scopo di fornire alle autorità fiscali interessate, a livello mondiale, informazioni sugli utili e sulle imposte versate dal gruppo di imprese.

Per evitare ai gruppi di imprese di dover presentare più volte tale rapporto, a livello internazionale è stato elaborato l’Accordo GloBE, che prevede lo scambio di informazioni nell’ambito dell’imposizione minima. Il 12 settembre 2025 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo GloBE, attualmente in fase di deliberazione parlamentare.

Con la presente modifica di ordinanza, che sostanzialmente ha raccolto un ampio consenso durante la procedura di consultazione, lo scambio di informazioni viene attuato a livello nazionale. La presentazione della dichiarazione GloBE all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), lo scambio internazionale delle dichiarazioni tramite l’AFC e il loro impiego da parte dei Cantoni vengono disciplinati in modo concreto. La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e le imprese dovranno presentare la prima dichiarazione GloBE entro il 30 giugno 2026.

Grazie a questa modifica di ordinanza, i gruppi di imprese svizzeri potranno presentare a livello centralizzato in Svizzera, anziché in diversi Paesi, le informazioni relative alle loro attività internazionali. Sarà in seguito l’AFC a inoltrare queste informazioni agli Stati partner e a ricevere a sua volta da questi Stati le dichiarazioni contenenti le informazioni necessarie per l’attuazione dell’imposizione minima in Svizzera. In questo modo si riducono gli oneri amministrativi e si sgrava la piazza economica svizzera.

L’ordinanza sull’imposizione minima è stata modificata anche in altri punti:

-       viene precisata la procedura relativa all’imposta integrativa internazionale IIR nel caso in cui nell’esercizio corrispondente nessuna delle filiali detenute all’estero sia sottoposta a imposizione ridotta;

-       se l’entità costitutiva di un gruppo si trasferisce in un altro Cantone nel corso dell’anno, le entrate derivanti dall’imposta integrativa devono essere ripartite tra i Cantoni.

La modifica di ordinanza disciplina concretamente l’attuazione delle disposizioni cogenti contenute nelle norme tipo GloBE. Questo modo di procedere appare ragionevole a prescindere dalle discussioni attuali sul futuro dell’imposizione minima globale. Con un’attuazione conforme si intende creare certezza del diritto e ridurre l’onere amministrativo per le imprese in Svizzera. L’approvazione dell’Accordo GloBE e l’attuazione nazionale non influiscono sugli eventuali sviluppi futuri che interesseranno l’imposizione minima proposta dall’OCSE.

Nel 2024 il Consiglio federale aveva posto in vigore l’ordinanza sull’imposizione minima e introdotto l’imposta integrativa svizzera (QDMTT). Nel 2025 ha deciso di introdurre l’imposta integrativa internazionale secondo la regola di inclusione del reddito (IIR), rinunciando invece all’imposta integrativa internazionale secondo la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR). Il Consiglio federale segue da vicino gli sviluppi internazionali. La Svizzera agisce, come finora, con lo scopo di creare certezza del diritto per le imprese residenti nel nostro Paese e assicurare il mantenimento della base imponibile sul proprio territorio.

Le tre regole principali dell’imposizione minima delle imprese

QDMTT («qualified domestic minimum top-up tax»):

imposta integrativa nazionale che consente a un Paese di tassare autonomamente gli utili dei grandi gruppi di imprese multinazionali che vi hanno sede fino a un’aliquota fiscale minima effettiva del 15 per cento.

IIR («income inclusion rule»):

regola di inclusione del reddito applicata a livello della società madre capogruppo. Se una filiale del gruppo è tassata con un’aliquota effettiva inferiore al 15 per cento in un altro Paese, la società madre deve pagare un’imposta integrativa per compensare la differenza.

UTPR («undertaxed profits rule»):

regola sui profitti a bassa imposizione applicabile quando QDMTT e IIR non sono sufficienti, con funzione sussidiaria (o di garanzia). Consente agli altri Paesi in cui il gruppo è attivo di applicare un’imposta integrativa alle società locali per garantire che l’intero gruppo raggiunga l’aliquota minima del 15 per cento. Il Consiglio federale ha rinunciato ad attuare l’UTPR.

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