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Comunicato stampaPubblicato il 26 novembre 2025

Prestazioni di aiuto e assistenza: importo forfettario per le persone che vivono in parte a casa

Berne, 26.11.2025 — Anche i beneficiari di prestazioni complementari all’AVS e all’AI che vivono in parte in un istituto o in un ospedale e in parte a casa avranno diritto alle prestazioni di aiuto e assistenza decise dal Parlamento in estate. Queste prestazioni verranno rimborsate loro mediante un importo forfettario, calcolato proporzionalmente al tempo trascorso a casa. Nella sua seduta del 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha posto in consultazione, fino al 9 marzo 2026, la relativa modifica d’ordinanza.

Le nuove disposizioni della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), approvate dal Parlamento nel giugno del 2025, consentono di finanziare, tramite le prestazioni complementari, prestazioni di aiuto e servizi a domicilio quali un sistema di chiamate d’emergenza, un aiuto nell’economia domestica, un servizio pasti e servizi di accompagnamento e trasporto. I beneficiari potranno inoltre ottenere vari supplementi per la locazione o l’adeguamento del loro appartamento. Questi aiuti consentiranno ai beneficiari di vivere il più a lungo possibile in modo autonomo e ritarderanno il loro ricovero in un istituto. L’entrata in vigore della modifica è prevista per il 2028. Queste prestazioni non saranno però destinate esclusivamente alle persone che vivono costantemente a casa propria. Potranno avervi diritto anche i beneficiari di prestazioni complementari che vivono in un istituto o in un ospedale, ma soggiornano regolarmente al di fuori di esso.

La modifica di ordinanza posta in consultazione dal Consiglio federale precisa l’attuazione dell’articolo 14a capoverso 5 LPC, che stabilisce il diritto alle prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio per le persone che soggiornano regolarmente al di fuori di un istituto o di un ospedale. Questi beneficiari riceveranno una quota dell’importo forfettario intero, calcolata in funzione del tempo effettivamente trascorso a casa.

Periodo minimo e calcolo dell’importo forfettario

Per avere diritto a una quota dell’importo forfettario si dovrà trascorrere al di fuori dell’istituto o dell’ospedale un periodo minimo, che è stato fissato a 60 giorni per anno civile. La quota dell’importo forfettario aumenterà in funzione del periodo trascorso a casa, a partire da due ulteriori soglie di 90 e 120 giorni. Questa quota verrà versata mensilmente, insieme alle prestazioni complementari. Le richieste andranno presentate alla competente cassa di compensazione.

La modifica proposta rafforza la coerenza del sistema delle prestazioni complementari e tiene maggiormente conto della realtà di vita delle persone anziane o con disabilità che vivono in parte in una struttura e in parte a casa. La procedura di consultazione durerà fino al 9 marzo 2026 e l’entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2028.

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24.070 | Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (Prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio). Modifica | Oggetto | Il Parlamento svizzero