Esportazioni di materiale bellico nel 2025
Berna, 10.03.2026 — Nel 2025 le imprese svizzere hanno esportato materiale bellico con l’autorizzazione della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) in 64 Paesi per un totale di 948,2 milioni di franchi, facendo registrare un aumento di quasi il 43 % rispetto all’anno precedente. Questa cifra corrisponde a una quota dello 0,21 % delle esportazioni complessive di merci dell’economia svizzera.
Nel 2025 le esportazioni elvetiche complessive[1] sono aumentate del 17 % circa rispetto all’anno precedente. Le esportazioni di materiale bellico hanno fatto registrare un aumento ancora più marcato rispetto al 2024 (+283,5 mio., +43 %), attestandosi a 948,2 milioni di franchi (2024: 664,7 mio.).
La Germania come principale acquirente
I cinque maggiori acquirenti sono stati la Germania, che ha ricevuto materiale per un valore di 386,4 milioni di franchi, seguita dagli Stati Uniti con 94,2 milioni, dall’Ungheria con 63,4 milioni, dall’Italia con 62,2 milioni e dal Lussemburgo con 47,4 milioni.
Le operazioni di maggiore entità nel periodo in esame sono state l’esportazione di vari tipi di munizioni e componenti di munizioni in Germania (215 mio.), di veicoli blindati e relativi pezzi di ricambio in Germania (124,8 mio.), di diversi tipi di munizioni e componenti di munizioni in Ungheria (62,8 mio.), di componenti per cannoni in Italia (49,7 mio.) e di componenti per aerei da combattimento negli Stati Uniti (39,8 mio.).
Circa il 91 % del materiale bellico (2024: 85 %) era destinato ai Paesi dell’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico (OMB) che partecipano ai quattro regimi internazionali di controllo delle esportazioni per i prodotti strategicamente sensibili (gruppo dei Paesi fornitori di prodotti nucleari, gruppo Australia, regime di non proliferazione nel settore missilistico, accordo di Wassenaar)[2].
Suddividendole in base ai vari continenti, le esportazioni verso l’Europa rappresentano l’86,14 % del totale (2024: 81,14 %), quelle verso l’America il 10,37 % (12,33 %), verso l’Asia il 3,26 % (6,38 %), verso l’Australia lo 0,20 % (0,01 %) e verso l’Africa lo 0,03 % (0,13 %).
In base alle categorie di materiale bellico dell’allegato 1 OMB, nel 2025 le esportazioni si sono suddivise come segue: 43,22 % munizioni e loro componenti (cat. KM 3), 23,66 % veicoli corazzati e loro componenti (cat. KM 6), 10,37 % armi di ogni calibro e loro componenti (cat. KM 2), 6,34 % componenti di aerei da combattimento (cat. KM 10), 5,87 % materiali per la direzione del tiro e loro componenti (cat. KM 5), 4,49 % esplosivi militari e combustibili militari, compresi i propellenti (cat. KM 8) e 3,90 % armi di piccolo calibro e loro componenti (cat. KM 1).
Il restante 2,15 % è suddiviso fra altre 5 categorie.
Calo del valore delle autorizzazioni rilasciate per beni militari speciali
La SECO pubblica anche una statistica sulle autorizzazioni singole rilasciate per i beni militari speciali di cui all’allegato 3 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (p. es. equipaggiamento di protezione per aeroplani civili, visori notturni e termocamere, vernici mimetiche, disturbatori di frequenza/jammer, equipaggiamento di protezione balistica, droni di osservazione, sistemi di atterraggio per droni, equipaggiamento per simulatori). Nel 2025 il valore complessivo delle nuove autorizzazioni singole rilasciate in base ai criteri previsti dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego si è attestato a 30,2 milioni di franchi (2024: 73,6 mio.).
Esportazioni di materiale bellico nel contesto dell’escalation nel Vicino e Medio Oriente
La Svizzera esprime grave preoccupazione per il conflitto armato nel Vicino e Medio Oriente che viola il diritto internazionale, in particolare il divieto dell’uso della forza; esige il rispetto incondizionato del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario; invita tutte le parti alla massima moderazione e chiede la protezione della popolazione civile e delle infrastrutture civili. È urgente porre fine all’escalation e ripristinare le relazioni diplomatiche.
La neutralità della Svizzera è permanente. In caso di conflitto armato internazionale, quando occorre prendere decisioni concrete, sorgono interrogativi sul diritto della neutralità. Ciò vale in particolare quando si tratta di autorizzare richieste di esportazione di materiale bellico.
La legge federale sul materiale bellico (LMB) contiene un criterio di esclusione (art. 22a, cpv. 2, lett. a), secondo cui non viene rilasciata alcuna autorizzazione per affari con l’estero se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale. Si è in presenza di un conflitto armato internazionale quando tra Stati si ricorre alla forza armata e le condizioni per l’applicazione del diritto della neutralità sono soddisfatte (durata e intensità dei combattimenti). Il criterio di esclusione previsto dal diritto sul materiale bellico, tuttavia, travalica gli obblighi previsti dal diritto di neutralità, poiché quest’ultimo non vieta completamente l’esportazione di materiale bellico da parte di aziende private alle parti belligeranti, ma si limita a subordinarla al principio della parità di trattamento per quanto riguarda i «beni utilizzabili a fini militari». La modifica di legge approvata dal Parlamento il 19 dicembre 2025, contro la quale è possibile lanciare un referendum entro il 17 aprile 2026, concederebbe al Consiglio federale un margine di manovra in materia di diritto della neutralità anche nell’applicazione della legge sul materiale bellico.
Dall’escalation del 28 febbraio 2026 nel Vicino e Medio Oriente le autorizzazioni per l’esportazione di materiale bellico negli Stati Uniti non sono state né concesse né rifiutate. Nei confronti dell’Iran è in vigore da tempo un embargo sugli armamenti. Da molti anni non vengono più autorizzate esportazioni definitive di materiale bellico verso Israele.
Esportazioni di materiale bellico in relazione al conflitto in Ucraina
Dall’annessione russa della Crimea nel 2014 la Svizzera applica il diritto di neutralità alle relazioni con la Russia e l’Ucraina. Questo approccio è rimasto invariato anche in seguito all’aggressione militare russa.
In virtù del principio di parità di trattamento sancito dal diritto di neutralità, la Svizzera non può autorizzare le richieste di trasferimento di materiale bellico di provenienza elvetica all’Ucraina finché questo Paese è coinvolto in un conflitto armato internazionale. Anche i criteri di autorizzazione stabiliti nella legge federale sul materiale bellico (LMB) escludono la fornitura di materiale bellico a Paesi coinvolti in un conflitto armato internazionale. In seguito al dibattito condotto su questo tema, nel dicembre 2025 il Parlamento ha deciso di modificare la LMB. Il Consiglio federale disporrà così di una maggiore flessibilità nel trattamento delle dichiarazioni di non riesportazione (art. 18 LMB) e in linea di principio potrà rilasciare autorizzazioni all’esportazione nonostante il coinvolgimento di determinati Paesi in conflitti armati (art. 22a cpv. 2bis LMB), nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto della neutralità. Inoltre, il Consiglio federale avrà la competenza di derogare ai criteri per l’esportazione di materiale bellico se subentrano circostanze straordinarie e se necessario alla salvaguardia degli interessi della Svizzera (art. 22b LMB). Il termine per il referendum scade il 17 aprile 2026.
I beni d’armamento (sotto forma di assemblaggi e componenti) forniti dalla Svizzera a uno Stato di cui all’allegato 2 dell’ordinanza sul materiale bellico per essere incorporati in un bene d’armamento non sono soggetti all’embargo sugli armamenti secondo l’ordinanza sull’Ucraina, purché i costi di fabbricazione dei beni incorporati dalla Svizzera siano inferiori al 50 % dei costi di fabbricazione totali del bene d’armamento finito.
[1] Commercio estero totale, compresi metalli preziosi, pietre preziose e semipreziose nonché oggetti d’arte e d’antiquariato.
[1] Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Stati Uniti, Ungheria.
