Il Consiglio federale avvia la consultazione per disciplinare la situazione degli assicurati irreperibili
Berna, 20.03.2026 — Gli assicuratori-malattie annoverano nei loro effettivi un certo numero di «assicurati irreperibili»: persone introvabili o trasferitesi all’estero, ma ancora affiliate. Queste situazioni falsano la compensazione dei rischi, poiché gli assicuratori devono continuare a pagare per loro la tassa di rischio pur non incassandone più i premi. Nella sua seduta del 20 marzo 2026, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per una revisione dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) che consenta di escludere questi assicurati dall’effettivo degli assicuratori. La revisione adempie anche due mozioni adottate dal Parlamento il 14 giugno 2024, che chiedono uno standard uniforme per lo scambio di dati tra Cantoni e assicuratori.
Gli assicuratori-malattie annoverano tra i propri effettivi assicurati irreperibili per i quali non possono incassare né i premi, né le partecipazioni ai costi. Queste situazioni riguardano gli assicurati trasferitisi senza lasciare alcun recapito, né avvisare il loro Comune di domicilio del trasferimento. In assenza di un certificato di avvenuta notifica di partenza del Comune, gli assicuratori non possono escludere questi assicurati dal proprio effettivo. Nel quadro della compensazione dei rischi, devono quindi continuare a pagare le tasse di rischio degli assicurati irreperibili pur non incassandone più i premi.
Esclusione dall’effettivo degli assicurati dopo 18 mesi di sospensione
Grazie alla revisione dell’OAMal, l’autorità cantonale competente ai sensi della LAMal (art. 6 cpv. 2) potrà sospendere l’obbligo d’assicurazione di un assicurato se un assicuratore non riesce più a contattarlo nei tre mesi successivi alla notifica infruttuosa della diffida di pagamento. Se l’assicurato si rifà vivo durante la sospensione, il suo obbligo d’assicurazione riprende con effetto dal momento in cui è stata pronunciata la sospensione. Quindi sarà tenuto a pagare i premi da quel momento. Dopo 18 mesi di sospensione senza contatti con l’assicurato, l’assicuratore può escluderlo dall’effettivo degli assicurati.
Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori
L’altra parte della revisione adempie due mozioni adottate dal Parlamento il 14 giugno 2024, che chiedono uno standard uniforme per lo scambio di dati tra Cantoni e assicuratori. L’articolo 10a OAMal prevede quindi una delega di competenza al Dipartimento federale dell’interno (DFI) per disciplinare questa procedura dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.
La consultazione resterà aperta fino al 29 giugno 2026.
Per approfondimenti:
Modifica della LAMal e dell’OAMal (Scambio di dati, compensazione dei rischi)
