Il Consiglio federale colma la lacuna normativa relativa alla restituzione della tassa d’incentivazione sui composti organici volatili
Berna, 22.04.2026 — Il 22 aprile 2026, il Consiglio federale ha decretato l’entrata in vigore, a partire dal 1° giugno 2026, delle modifiche dell’ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV). La revisione colma una lacuna normativa del diritto vigente. In futuro, la tassa sui composti organici volatili potrà essere restituita alle persone soggette al suo pagamento anche nel caso di una riscossione posticipata, sempre che queste adempino le condizioni per l’esenzione.
La tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV) mira a ridurre le emissioni. Le imprese che emettono COV devono pagare la tassa d’incentivazione. Questa viene restituita se sono adempiute determinate premesse.
Attualmente, le imprese devono presentare una domanda di restituzione entro due anni a contare dal momento in cui è sorto il motivo della restituzione. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha invece fino a sette anni di tempo per emettere una decisione di riscossione posticipata a seguito di un controllo a posteriori. Il fatto che siano previste scadenze diverse significa che le imprese possono essere tenute al pagamento a posteriori della tassa d’incentivazione, ma non possono richiederne un’eventuale restituzione, anche se le relative premesse sono state adempiute.
Per questo motivo, il 22 aprile 2026 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l’OCOV. Nel caso di riscossioni posticipate a seguito di controlli a posteriori viene introdotto un ulteriore termine di 60 giorni per l’inoltro della domanda di restituzione. Questo ulteriore termine si applica se non rimangono almeno 60 giorni tra il passaggio in giudicato della decisione di riscossione posticipata e la decorrenza del termine di due anni. Per le decisioni passate in giudicato tra il 1° dicembre 2025 e l’entrata in vigore della revisione vige una disposizione transitoria.
Le modifiche entreranno in vigore il 1° giugno 2026.
