Apertura di una consultazione: Dipartimento federale di giustizia e polizia
Berna, 12.08.2026 — Modifica dell’Ordinanza n. 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie
Importo della somma forfettaria dell’aiuto d’emergenza in caso di revoca dello statuto di protezione S e soppressione, a livello federale, della parità di trattamento nell’assistenza sociale tra le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno e la popolazione localeCon l’entrata in vigore della legge federale sul pacchetto di alleggerimento 2027 per il bilan-cio federale il 1° gennaio 2027, i Cantoni non riceveranno più forfait globali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno, poiché la durata delle sovven-zioni per il rimborso dei costi dell’assistenza sociale per tutte le persone nel settore dell’asilo e dei rifugiati è fissata a cinque anni. Vengono quindi meno i presupposti per l’imposizione da parte della Confederazione ai Cantoni di disposizioni relative all’ammontare delle presta-zioni di assistenza sociale per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno, come previsto dal diritto vigente all’articolo 3 capoverso 1 dell’Ordinanza sull’asilo (AsylV 2). Di conseguenza, all’articolo 3 capoverso 1 dell’AsylV 2 va soppressa la parità di trattamento in materia di assistenza sociale tra le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno e la popolazione indigena. Ai fini dell’economia amministrativa, nell’AsylV 2 vanno inoltre create le basi per il forfait di aiuto d’urgenza in caso di futura revoca dello status di protezione S.
